Vuoi lavorare in Svizzera? Una mini guida ai permessi di lavoro

Se vuoi lavorare in Svizzera ma sei un cittadino straniero, ecco per te una breve guida ai permessi di lavoro che vengono rilasciati dalla Confederazione Elvetica.

Cittadino UE – AELS o no?

Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra chi è cittadino UE (Unione Europea) e AELS (Associazione Europea di Libero Scambio) e chi non lo è. I cittadini degli stati dell’UE – AELS possono avvalersi dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel 2002 e da allora attualizzato varie volte. In base a questo accordo, i cittadini provenienti da questi paesi hanno il diritto di recarsi in Svizzera, prendervi dimora, cercare un posto di lavoro o svolgere un’attività indipendente. In poche parole, non è necessario avere precedentemente un posto di lavoro. Per i cittadini di tutti gli altri paesi (i cosiddetti stati terzi)  valgono invece delle condizioni più restrittive. Prima di poter entrare nel paese devono avere un contratto e un permesso di lavoro. In altre parole, la prospettiva di un posto di lavoro non è una garanzia sufficiente per ottenere un permesso. Le condizioni per ottenere un permesso di lavoro per i cittadini non UE-AELS variano a seconda del caso: ecco il link al sito della Segreteria di Stato della Migrazione per avere tutte le informazioni dettagliate.

I permessi di lavoro per cittadini UE-AELS

In base all’accordo del 2002 sulla libera circolazione di persone, se sei un cittadino UE-AELS hai il diritto di soggiornare in Svizzera per un periodo di 3 mesi semplicemente portando con te un tuo passaporto valido. Hai però l’obbligo di annunciarti alle autorità competenti, ovvero comunicare chi sei e dove sei temporaneamente domiciliato, pena l’espulsione dalla Confederazione Elvetica. Successivamente a questo periodo però, per rimanere in Svizzera, avrai bisogno di un permesso di soggiorno valido al tempo stesso come permesso di lavoro, perciò legato ad un contratto come lavoratore dipendente o ad un attività propria come lavoratore autonomo o indipendente (una tua società). Un permesso di soggiorno viene rilasciato solo dietro presentazione di un certificato di assunzione o di un contratto di lavoro. I permessi di soggiorno per i cittadini dell’UE e dell’AELS sono suddivisi in varie categorie. Ogni categoria è contrassegnata da una lettera dell’alfabeto. Vediamoli insieme.  

Il “permessino”

PERMESSO TEMPORANEO (o procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata): si tratta di un permesso temporaneo di massimo 90 giorni in un anno, anche non consecutivi, che viene rilasciato in seguito ad una semplice dichiarazione online del datore di lavoro. Non può essere ripetuto.  

Il permesso L per dimoranti temporanei

PERMESSO L (o permesso per dimoranti temporanei): viene rilasciato a persone che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, di solito più breve di un anno. La durata di questo permesso dipende dalla durata del contratto di lavoro. Di solito va dai 3 ai 12 mesi.  

Il permesso di dimora B

PERMESSO B (o permesso di dimora): viene rilasciato in seguito ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno 12 mesi. Il permesso ha una validità di 5 anni ed è prolungato di altri 5 se i presupposti continuano a essere rispettati. Le persone che vogliono intraprendere un’attività lucrativa indipendente ottengono un permesso di dimora di 5 anni purché dimostrino la loro effettiva indipendenza. Con il permesso B è possibile cambiare liberamente lavoro e luogo di residenza.  

Il permesso di domicilio C

PERMESSO C (o permesso di domicilio): si può ottenere questo permesso, di durata indeterminata, generalmente dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera. È possibile cambiare liberamente lavoro e luogo di residenza. Informazioni dettagliate sulle condizioni di ottenimento del permesso C si trovano presso la Segreteria di Stato della migrazione.  

Il permesso G

PERMESSO G (per lavoratori frontalieri): a differenza dei precedenti, questo tipo di permesso non coincide con un permesso di soggiorno. Esso viene rilasciato a quei cittadini stranieri residenti nella fascia di confine (ecco la tabella dei paesi in fascia di confine) che lavorano in una località svizzera. Questa tipologia di lavoratore viene definita “frontaliere”. Tutti i frontalieri devono rientrare al loro domicilio almeno una volta alla settimana. Anche i cittadini di stati terzi possono ricevere questo tipo di permesso, purché possiedano un permesso di soggiorno illimitato in un paese confinante con la Svizzera e il loro domicilio si trovi nella zona di confine di quel paese.